Login »Nick: Pass:
Twitter
Facebook

Catapano Giuseppe: Società estere, risponde la branch

La stabile organizzazione va contestata al soggetto italiano e non a quello non residente. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, quinta sezione tributaria, con la sentenza del 22luglio 2011 n. 16106.

La questione oggetto del contendere è di estrema rilevanza pratica. La progressiva sensibilizzazione dell’Amministrazione finanziaria ai temi della fiscalità internazionale porta sempre più spesso a ipotizzare che società estere, più o meno formalmente legate a società italiane, si avvalgano di queste ultime per detenere in Italia in forma una stabile organizzazione, così provvedendo a sottrarre a tassazione flussi reddituali (con i conseguenti risvolti Iva) talora rilevanti. Nel caso specifico, tra i motivi di ricorso la società ricorrente adduceva che in presenza di stabile organizzazione nel territorio dello stato le violazioni tributarie eventualmente commesse andavano contestate esclusivamente al soggetto residente all’estero. Il ricorso, respinto dal giudice di primo grado, era stato accolto dalla competente Commissione tributaria regionale, sul rilievo che la qualificazione della srl di stabile organizzazione  della società estera, ove effettivamente riscontrabile, avrebbe in ogni caso comportato che le violazioni tributarie accertate dovessero essere contestate al soggetto residente all’estero. Dunque la decisione, così formulata, la questione di merito in ordine alla sufficienza (sul piano della motivazione e della prova) degli elementi di fatto posti a base del rilievo.

La sentenza. Per la Cassazione, l’accertamento condotto dall’Agenzia sul reddito di impresa prodotto nel territorio dello stato da società non residente tramite stabile organizzazione deve essere svolto nei confronti di quest’ultima e non nei diretti confronti della società non residente. Se poi, come è accaduto nel caso di specie, la stabile organizzazione del soggetto non residente è rappresentata da società residente munita di personalità giuridica, ..

Stabile organizzazione in capo alla srl italiana. Per la Corte, la nozione di stabile organizzazione non è incompatibile con la personalità giuridica di cui la stessa sia eventualmente fornita. La soggettività giuridica non interferisce, infatti, con l’imputazione dei rapporti fiscali riferibili al soggetto non residente.

A questa conclusione si arriva anche tenendo conto della fondamentale esigenza, rimarcata nella motivazione della sentenza, che i redditi prodotti da soggetti non residenti ma imponibili nel territorio dello stato italiano siano .

Soggettività ai fini Iva e imposte dirette. A parere della Corte, la stabile organizzazione nel territorio dello stato è un autonomo centro di imputazione di rapporti tributari riferibili al soggetto non residente; in quanto tale, esso è abilitato a effettuare gli adempimenti prescritti dalla legge, inclusa l’eventuale richiesta di rimborso dell’eccedenza Iva detraibile. Dunque la stabile organizzazione ha una propria soggettività fiscale di diritto interno in relazione ai rapporti inerenti al soggetto non residente. Per la Corte si tratta di criteri che, seppure elaborati con riferimento al comporto dell’Iva, sono estendibili al campo delle imposte dirette.

A cura del Prof.Giuseppe Catapano

Comunicato di Avatar di gente attivagente attiva | Pubblicato Mercoledì, 15-Mag-2013 | Categoria: Lavoro
Portale automobilistico
Elenco e offerte Terme

Reazioni:

Voto medio

0 VOTI

Iscriviti per poter votare questo comunicato o pubblicarne uno a tua volta.
 

Iscriviti

Iscriviti
Iscrivendoti potrai inserire nuovi comunicati, votare i comunicati altrui e gestire i tuoi post ed il tuo profilo senza limitazioni.
Clicca qui o sull'immagine per aggiungerti
Versione Mobile