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Sentenza Cassazione : più equità dei poteri tra i consumatori assicurati ed assicurazioni

Assicurazione tenuta a risarcire il terzo trasportato anche se il conducente non può trasportare terzi. Sentenza della Cassazione n. 12728/10

Con la sentenza n. 12728 del 25 maggio 2010 la Cassazione Civile, interviene nella delicata materia dell’operatività della polizza assicurativa in presenza di danni procurati dal conducente non abilitato alla guida sostenendo il principio che la previsione di clausole di esclusione della garanzia assicurativa in tali condizioni non sono idonee ad escluderla.

Secondo gli ermellini, infatti, in caso di sinistro, il passeggero trasportato da chi guida senza essere in possesso di una patente che lo abiliti al trasporto di passeggeri ha diritto comunque al risarcimento dei danni subiti da parte dell'assicurazione anche in presenza di un’apposita clausola contrattuale di esclusione della garanzia assicurativa per i danni causati da conducente non abilitato alla guida.

La Suprema Corte, con la decisione in epigrafe, ha accolto il ricorso presentato del conducente di un motoveicolo coinvolto in un incidente nel 1985, quando il soggetto in questione era ancora minorenne e provvisto del solo foglio rosa.

Nonostante la sottoscrizione della predetta clausola da parte dell'assicurato e l'irregolarità dei requisiti per guidare, in primo grado l'assicurazione era stata condannata anche al pagamento dei danni subiti dal passeggero trasportato.

Tuttavia, la Corte d’Appello adita aveva ribaltato il giudizio di prime cure, poiché la compagnia era riuscita a dimostrare l'inoperatività della polizza in favore del conducente non abilitato alla guida che aveva trasportato sul mezzo un' altra persona e, pertanto, alla società era stato riconosciuto il diritto di rivalsa nei confronti del conducente della somma versata, in base a quanto disposto dalla sentenza di primo grado, al passeggero trasportato, per i danni subiti da quest'ultimo.

I giudici di piazza Cavour, investiti della causa dal conducente hanno deciso per l'accoglimento del ricorso, affermando il principio che, “in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non è idonea ad escludere l'operatività della polizza”.

Per mancanza di abilitazione alla guida, ha spiegato infatti il collegio di legittimità, deve intendersi l'assoluto difetto di patente, con la conseguenza che, ove esista un'abilitazione, l'inosservanza di prescrizioni o limitazioni eventualmente imposte dal legislatore non si traduce in una limitazione della validità o efficacia del titolo abilitativi, ma integra un'ipotesi di mera illiceità della guida.

Pertanto, il minorenne che guida una moto con regolare patente trasportando un passeggero, viola solo il codice della strada ma non perde la copertura assicurativa.

Il componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del consumatore” di Italia dei Valori Giovanni D’AGATA ritiene che la decisione oltrechè condivisibile sotto ogni profilo giuridico ha affermato un principio di equità che riequilibra i poteri tra consumatori – assicurati e assicurazioni.

Comunicato di Avatar di dagatadagata | Pubblicato Domenica, 30-Mag-2010 | Categoria: Arte-Cultura
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