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L’avvocato Marzio Postiglione e la regolamentazione della sosta a pagamento approfondimenti

L’avvocato Marzio Postiglione e la regolamentazione della sosta a pagamento

 

Lo studio Legale Postiglione, ha recentemente affrontato l’annosa questione del parcheggio nelle aree individuate dal Comune di Angri, quali aree con sosta a pagamento.

L’esigenza di statuire definitivamente l’interpretazione normativa e la conseguente sua applicazione, nasce dalle innumerevoli vessazioni cui sono sottoposti gli utenti della strada ed in particolare, coloro che sono costretti ad usufruire della pubblica via giacché sprovvisti di garage e/o box auto.

Nel caso seguito dall’avv. Marzio Postiglione, relativo alla sentenza dello scorso Aprile, l’opposizione al verbale di contestazione della Polizia locale del comune di Angri, nei riguardi del suo assistito, è stata ritenuta dal Giudice di Pace del Tribunale di Nocera Inferiore, “fondata e meritevole di accoglimento”.

In opposizione a succitato verbale di contestazione, redatto dagli agenti del Comando di Polizia locale a causa della sosta dell’ autovettura X “[…] in area di parcheggio a pagamento (strisce blu) omettendo di pagare il relativo ticket e comunque senza esporre il relativo titolo di avvenuto pagamento.”,  ha sostenuto l’illegittimità dello stesso, secondo quanto specificato dall’art. 7 co.6 del C.d.S. ovvero che “ Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori dalla carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico”.

Visto l’art.3 co.7 dello stesso codice, secondo cui per carreggiata s’intende: “quella parte della strada  destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed in genere è pavimentata e delimitata da strisce di margine.”, da ciò ne consegue che le cosiddette “ zone blu”, istituite ai margini delle strade cittadine, designate per lo scorrimento del flusso veicolare, sono da considerarsi giuridicamente illegittime.

Ulteriori motivi di rimostranza, oltre l’ubicazione delle strisce per la sosta a pagamento all’interno e non all’esterno della carreggiata, riguardavano la mancanza delle strisce bianche discontinue come funzione perlomeno separativa tra la carreggiata e l’area adibita al parcheggio e l’irregolarità della segnaletica orizzontale, scolorita a causa dell’usura e delle avversità metereologiche.

Un’inadempienza della Pubblica Amministrazione rispetto a quanto previsto dalla regolamentazione del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n.285 del C.d.S., che genera confusione oltre a rappresentare un pericolo per la sicurezza del transito pedonale.

L’avvocato Marzio Postiglione, in qualità di legale, è riuscito ad avallare la propria tesi, riscuotendo successo con l’annullamento del provvedimento comunale risultato illegittimo da parte del Giudice di Pace, Dott.ssa Maria Tudino, il quale nella sentenza ha stabilito che:

- secondo il chiarimento della Cassazione, “qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1 lettera f) -art.7 c.d.s.- su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare un’ adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.”;

- dato che il comune summenzionato, non ha provato che le strisce blu presenti sulla strada Y siano legittime per essere apposte al di fuori della carreggiata;

- per la chiara violazione dei commi 6 ed 8 dell’art. 7 del C.d.S., considerando che in base al disposto del comma 6 di tale articolo “ Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori dalla carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico”, e dalle foto depositate dall’opponente risulta che gli spazi destinati al parcheggio sono stati predisposti  all’interno della carreggiata con notevole restringimento della stessa;

per questi motivi, ha accolto il ricorso e per l’effetto ha annullato l’impugnato provvedimento ed inoltre, compensato le spese di lite.

Comunicato di Avatar di avvocato marzio postiglioneavvocato marzio postiglione | Pubblicato Mercoledì, 02-Nov-2016 | Categoria: Arte-Cultura
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