Sì viaggiare, rallentando per poi accelerare…
“Chi va piano va sano e va lontano” eppure la cosa migliore sarebbe trovare quel compromesso spesso di difficile attuazione, si sa, soprattutto in ambito stradale.
Difficile sfuggire all’occhio elettronico di moderna tecnologia del Tutor SICVe, un sistema principalmente presente nei tratti autostradali, per la misurazione della velocità media dei veicoli. A differenza dall’AUTOVELOX, che misura la velocità istantanea, questo sistema misura la velocità media dei veicoli tra due sezioni lontane anche diversi chilometri: l’auto passa sotto un primo portale il quale registra mediante una telecamera l’ora di transito, in seguito al passaggio sotto il secondo portale, viene rilevata la velocità media in base ai due orari. Eppure questo sistema senz’altro innovativo, non sfugge a qualche falla dato che le due stazioni di rilevamento, potrebbero trovarsi in province differenti e pertanto viene meno quel “principio di territorialità” risultando così impossibile determinare il punto esatto dove è stata compiuta la presunta infrazione, oltre alla mancanza di periodici monitoraggi e tarature.
Secondo il verbale di contestazione della Polizia stradale di Roma per la violazione dell’art.142/8 del Codice stradale, oggetto di ricorso da parte dello Studio Legale Postiglione, l’assistito: “[…] superava di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità previsti per quella categoria di veicolo pari a km/h 80,00. L’infrazione è stata commessa […] ed è stata accertata attraverso il sistema di misura della velocità SICVe, omologato con decreto n°3999 del 24.12.2004 che consente il funzionamento automatico.” Inoltre veniva disposta una sanzione amministrativa e in aggiunta, la detrazione di 3 punti.
In opposizione, l’avv. Marzio Postiglione, ritiene illegittimo il succitato verbale in quanto mancante in primis, di indicazione di taratura e corretta funzionalità del dispositivo. Infatti, nel corso dell’istruttoria dibattimentale è emerso che:
- tali apparecchi SICVe - TUTOR, oltre ad essere sottoposti a periodici controlli, devono possedere anzitutto la certificazione di taratura dei centri accreditati SIT (Servizio di Taratura in Italia), gli unici a garantire la funzionalità ed idoneità del dispositivo in esame. Tuttavia, va rilevata la distinzione tra taratura ed omologazione (richiamata nel verbale sul prototipo), in quanto la prima si accerta che le funzioni di misurazione effettuate da quel determinato strumento, siano corrette e conformi alla normativa nazionale, la seconda si limita invece, ad accertare l’idoneità dell’apparecchio;
- tale verbale risulta inficiato anche per l’applicazione inesatta del criterio di tolleranza del 5% previsto dal C.d.S. che può essere applicato esclusivamente agli AUTOVELOX (sistema di rilevazione immediata), rispetto al TUTOR (strumento di calcolo della velocità media) il quale prevede quella progressiva del 5%, 10%, 15%, previsto dal co.3 dell’art. 345 C.d.S.
Dunque tale criterio di riduzione risulta non consentito dalla legge.
Inoltre, tale sistema TUTOR risulta illegittimo per la presenza di uno svincolo autostradale, nella tratta in questione: difatti l’art. 1, comma 4 del D.M. n° 3999 del 14/12/2004 contiene indicazioni circa la scelta delle ubicazioni di simili apparecchi di rilevamento nelle quali aree, non devono essere presenti svincoli, parcheggi o aree di servizio al fine di evitare elementi di disparità tra gli automobilisti.
Ulteriori doglianze risultano:
- la mancata segnaletica di preavviso della presenza dei dispositivi elettronici;
- la mancata indicazione nel verbale del luogo esatto della presunta “violazione” (manca il punto esatto da cui ha avuto inizio e viene solo specificato il punto di termine);
- il mancato numero di matricola del dispositivo, senza il quale risulta impossibile verificare la corretta funzionalità dello strumento.
Le doglianze contenute nel ricorso proposto avverso il verbale de quo, sono state tutte accolte dall’ufficio del Giudice di Pace di Nocera Inferiore che con la sentenza n° 4035/2016, ha statuito l’ “errore di accertamento” giacché l’impugnato verbale è manchevole dei requisiti di legge così come evidenziati nel ricorso stesso.
Reazioni:
Voto medio
0 VOTI
Iscriviti
