Garanzie più “moderne” senza lo spossessamento
Gli indicatori internazionali che misurano la capacità di un paese di attirare capitali (cfr. Gli indicatori Doing Business della Banca Mondiale) dimostrano che la disciplina italiana delle garanzie rappresenta uno dei prinicipali punti devoli del nostro ordinamento. Ferma al modello ottocentesco cristallizzatosi nel codice civile napoleonico, la disciplina italiana del pegno si è tradizionalmente articolata intorno a tre findamentali principi: (i) l’obbligo per il debitore di consegnare l’oggetto della garanzia al creditore (c.d. spossessamento) e la coseguente impossibilità per il primo di continuare a disporre della cosa; (ii) la specialità della garanzia e il conseguente divieto di costituire una garanzia su beni non determinati o per crediti non distintamente indicati nell’atto di costituzione; (iii) il divieto del patto commissorio, con i conseguenti maggiori oneri e aggravi nella realizzazione delle pretese creditorie.
Correttamente, il cuore della riforma proposta dalla Commissione Rordorf si propone di scardinare i tre principi ora ricordati.
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