Confisca? no grazie!
Di sicuro, almeno una volta nella vita, vi sarà capitato di essere stati fermati dalla Polizia stradale o dai Carabinieri per un controllo, mentre eravate alla guida.
Patente, libretto ovvero la cosiddetta Carta di Circolazione la quale attesta l’idoneità di circolazione del proprio veicolo. Potremmo mai esserne sprovvisti? A cosa andiamo incontro in tal caso?
Una circostanza simile è accaduta all’Avv. Marzio Postiglione il quale si stava recando, in una movimentata giornata di maggio, presso uno studio medico in seguito ad una caduta accidentale, avvenuta il giorno stesso presso la propria abitazione.
Nelle prime ore del pomeriggio, di seguito la visita medica, il sopraccitato avvocato viene fermato da una pattuglia della stazione del luogo, mentre era di ritorno a casa, a bordo del proprio motociclo, essendo sprovvisto dei documenti necessari ai controlli.
Malgrado si fosse preso atto dello stato di necessità nel quale si trovava l’attore in questione (le doloranti conseguenze della caduta e la necessità quindi, di sottoporsi quanto prima a un controllo medico) e nonostante il recupero dei documenti di riconoscimento avvenuto tramite repentino contatto coi familiari, gli agenti non hanno esitato riguardo l’applicazione sanzionatoria sommando, ingiustamente, il sequestro del veicolo sopraccennato.
L’avvocato Postiglione, difensore di se stesso, contesta il verbale in questione, dichiarandolo illegittimo per i seguenti motivi:
- - a dispetto della dimostrazione, tramite referto medico, delle condizioni fisiche invalidanti che hanno costretto ad utilizzare l’unico mezzo disponibile al momento, ossia il proprio motociclo (fermo da tempo e in attesa di vendita) e non l’abituale autovettura causa problema al polpaccio, il richiedente è stato privato della legittima difesa nello stato di necessità nel quale si trovava. L’art. 4 della legge n° 689/1981 relativa alle sanzioni amministrative attesta infatti che: “ Non risponde alle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa”;
- - - l’art. 193 del C.d.S., comma 2 recita : “Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3119.” Tuttavia, nel verbale de quo non solo non è stato applicato quanto in esso contenuto ma viene attuato erroneamente l’art. 213 c.d.s., omettendo la dicitura di tale applicazione nel verbale stesso ed incaricando una società con sede nel comune di Sala Consilina (SA), come luogo di custodia del veicolo;
- - - omissione e falsa applicazione dell’art. 213 c.d.s., evitando di citare così, l’applicazione di tale articolo nel verbale. Inoltre,si ritiene opportuno precisare la disparità di trattamento, causata dall’articolo ivi menzionato, tra i proprietari di motocicli e quelli delle autovetture in quanto solo i primi vengono privati definitivamente del veicolo e i secondi anche in reati quali ad esempio la guida in stato di ebbrezza, non subiscono né la confisca né il fermo amministrativo, rimanendo l’automobile a disposizione del trasgressore. Si aggiunge inoltre la disparità economica in quanto i possessori di ciclomotori e motocicli si ritrovano a subire sanzioni dispendiose oltre la privazione del mezzo, fermo restante che il costo di questi ultimi risulta nettamente inferiore a quello di un’autovettura;
- - -- errata applicazione dell’ art. 180 co.8 in relazione alla quale è necessario distinguere il comportamento disinteressato alla richiesta dei dati personali nonché della patente e quello di colui che, pur avendo fornito una dichiarazione negativa sebbene giustificata dei propri dati, non si opponga al rituale impostogli;
- - illeggibilità del suddetto verbale (in particolare gli estremi della contestazione), che lede i principi di legittima difesa.
Per le seguenti motivazioni, il Giudice di Pace ha accolto il ricorso annullando i verbali e la confisca nonché quindi dissequestrando il veicolo.
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