Penale Estinzione Mutuo
Con il nuovo decreto Bersani abbiamo riscontrato serie applicazioni a favore del mutuatario che intenda svincolarsi prima da un ammortamento mutuale predefinito, avvalendosi dell’impiego dell’estinzione anticipata che prevede una profonda agevolazione nella solutio prematura del contratto. Infatti la disposizione ha permesso un’eliminazione concreta della penale di estinzione a favore di tutti quei finanziamenti, rivolti da persone fisiche per l’acquisto o la ristrutturazione di abitazioni, posti in essere dopo il 2 febbraio 2007: per i negozi preesistenti, invece, la tassa c’è ma è ridimensionata, conformata sul temine pattuito, per cui andrà a porsi sotto il limite massimo consentito.
Ogni penale di estinzione è applicabile a seconda del tasso di interesse perpetrato, onde terminare un rapporto così come preventivato all’apertura della pratica: per i mutui accessi sotto un tasso variabile la penale segna una percentuale dello 0,50% per un temine posto al terz’ultimo anno dalla naturale fine del rapporto, dello 0,20% durante il terz’ultimo anno, nessuna tassazione per gli ultimi due anni.
Diversamente i mutui a tasso fisso, se contratti entro il 31 dicembre 2000 si avvalgono della medesima procedura dei variabili, altrimenti si registrano penali massime dell’1,90% se il termine avviene durante la prima metà del finanziamento, 1,50% dalla metà al quart’ultimo anno, per il terz’ultimo anno uno 0,20%: nel caso in cui la penale risulti pari o inferiore ai parametri indicati scatta una clausola di salvaguardia con una detrazione a partire dallo 0,25%.
Reazioni:
Voto medio
2.00
1 VOTO
Iscriviti
