Come calcolare l'imposta di successione
L'imposta sulle successioni è disciplinata dal DL 262/2006 successivamente convertito nella legge n. 286 del 2006. Il presupposto dell'imposta è nei trasferimenti di beni e diritti avvenuti dopo la morte del titolare tramite legge o testamento. L'imposta è dovuta da eredi e legatari che hanno assunto tale qualifica tramite un testamento o tramite disposizione di legge. Occorre ricordare che gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'ammontare complessivo dell'imposta mentre i legatari sono obbligati solo al pagamento dell'imposta inerente i rispettivi legati. Chi viene chiamato all'eredità e chi è chiamato a presentare la dichiarazione di successione (ad eccezione dei legatari) risponde solidalmente dell'imposta da versare, ma esclusivamente all'interno dei limiti del valore dei beni ereditari di cui è in possesso. Non saranno tuttavia tenuti al pagamento dell'imposta i seguenti soggetti:
• Le cooperative sociali e le Onlus;
• Lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali;
• Fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, sia che abbiano come scopo esclusivo ricerca scientifica, studio, assistenza o alter finalità di pubblica utilità, sia per qualunque scopo costituite purchè il trasferimento venga disposto sempre per le stesse finalità;
• Movimenti e partiti politici;
• Enti che perseguono fini di culto cattolico o di altre confessioni religiose.
In base all'art. 28 c. 2 del D. Lgs. 346/90 sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione i seguenti soggetti:
• Eredi sia per legge che per testamento, a patto che non abbiano rinunziato all'eredità;
• Legatari;
• Amministratori dell'eredità, curatori, esecutori testamentari, immessi nel potere temporaneo di beni.
La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dal decesso (e quindi dall'apertura della successione) a meno che la dichiarazione non riguardi un caso particolare. Ad esempio i 12 mesi hanno decorrenza diversa nei seguenti casi:
• Devoluzione successiva all'apertura della successione: la decorrenza parte della data in cui si è verificato l'evento che ha determinato la chiamata ereditaria;
• Eredità accettata con beneficio di inventario: la decorrenza parte da quando scade il termine stabilito per la formazione dell'inventario;
• Enti non ancora costituiti e enti non riconosciuti: La decorrenza parte da quando è pervenuta all'ente la notizia del riconoscimento o dell'autorizzazione;
• Il defunto è in stato di fallimento (o dichiarato fallito entro 6 mesi): La decorrenza è fissata a partire dalla chiusura del fallimento.
Entro la scadenza il contribuente ha inoltre la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 31 c. 3 del D. Lgs 346/90) ed in questo caso si tiene conto dell'acconto dell'imposta principale versta. Il contribuente ha inoltre la possibilità di correggere eventuali errori commessi presentando una dichiarazione correttiva anche oltre la scadenza del termine ma prima della notifica dell'avviso di rettifica da parte dell'ufficio.
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