Silenzio - assenso, Responsabilità nei rogiti notarili
Il quadro normativo disciplinato dal Testo unico per l’edilizia ( DPR 380/2011, dopo il Decreto sullo sviluppo, subisce un profondo cambiamento. Vengono previsti quattro titoli abilitativi.
Il permesso di costruire, rivisitato ora dal silenzio-assenso
La Scia, che sostituisce la Dia per i piccoli interventi
La Super-Dia, che sostituisce il permesso di costruire
La semplice comunicazione per le opere minori.
Con il Decreto legislativo 70/2011 se l’Ufficio Tecnico comunale non rilascia l’atto richiesto, con il silenzio assenso, lo stesso si intende rilasciato per il semplice decorso del tempo.
Ma tutto questo in che modo deve trovare riscontro nei rogiti notarili?
E’ quindi ovvio che la parte venditrice deve dichiarare nell’atto tutti gli elementi che hanno dato luogo al silenzio assenso, in modo specifico:
La data di presentazione della domanda e la completezza della stessa
L’aver pagato gli oneri concessori
Il decorso dei termini previsti per il rilascio dell’atto abilitativo
L’Assenza di vincoli per realizzare l’intervento
Perciò tutti i succitati elementi devono risultare nell’atto sotto forma di dichiarazione personale del venditore.
Il notaio non potrà che fare solo un controllo formale circa i presupposti del silenzio assenso, mentre la parte acquirente viene a trovarsi in una situazione di minor tutela.
Fonte: ImpresediFiducia.it
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