Distacco del dipendente: è legittimo se la finalità è tutelarne la professionalità
Il lavoratore non può richiedere la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore se il distacco ha comportato, da un lato, il mutamento di mansioni senza l'assenso del dipendente e, dall'altro, il trasferimento a una sede sita a più di 50 km.
La Cassazione ha inoltre ravvisato l'interesse del distaccante anche solo nell'incremento della professionalità individuale del lavoratore, in un contesto di crisi aziendale temporanea e nell'attesa della ripresa dell'ordinaria attività produttiva.
È quanto stabilito dalla Cassazione, Sezione Lavoro con la sentenza n. 19415/20.
Reazioni:
Voto medio
0 VOTI
Iscriviti per poter votare questo comunicato o pubblicarne uno a tua volta.
Iscriviti

Iscrivendoti potrai inserire nuovi comunicati, votare i comunicati altrui e gestire i tuoi post ed il tuo profilo senza limitazioni.
Clicca qui o sull'immagine per aggiungerti