Catapano Giuseppe: Trust effettivi titolari
Tempestivo accesso alle informazioni sul titolare effettivo e assoluta trasparenza degli schermi societari e dei trust con dati disponibili dal registro imprese. È quanto si desume dal documento per accrescere la trasparenza e prevenire l’uso improprio di società e trust, scaturito al termine del meeting G8 del 17 e 18 giugno scorsi.
L’Italia ha reso noti i propri impegni ufficiali per contrastare l’evasione fiscale e promuovere la trasparenza nella proprietà delle imprese. Ciò può essere raggiunto anche mediante l’evidenziazione della persona fisica che in ultima analisi controlla e/o trae beneficio dalle società o dal trust.
Tali temi, adottati nell’agenda del G8, hanno assunto rilevanza europea con la proposta della IV Direttiva contro il riciclaggio. L’iniziativa, inoltre è in linea con gli standard definiti dal Fatf-Gafi (Financial action task force – Gruppo d’azione finanziaria), ossia l’organismo di promozione, a livello internazionale, del contrasto al riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo, mediante l’adozione di principi normativi comuni. Proprio allo scopo di dare attuazione alle raccomandazioni n. 24 e n. 25 del menzionato ente, che l’Action Plan italiano si prefigge di assicurare che le notizie in merito ai titolari effettivi, e di controllo delle società e dei trust siano rese disponibili e completamente trasparenti. Ciò mediante il recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio e le conseguenti modifiche al dlgs 231/07.
Il piano d’azione italiano prevede nove punti:
1) L’emanazione della valutazione del rischio italiano in merito al riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo, entro la fine del 2014, con specificazione del rischio associato a ciascuna tipologia societaria adottata in Italia;
2) L’adozione di norme che assicurino la conoscenza da parte delle imprese del titolare effettivo, rendendo tale informazione disponibile a partire dai dati posseduti dal registro imprese;
3) La valutazione delle necessità di miglioramento dell’attuale sistema informativo di base;
4) L’emanazione di leggi che assicurino che i trustees identifichino i beneficiari dei propri trust e rivelino tali informazioni alle autorità competenti;
5) La valutazione della necessità di porre in essere ulteriori misure di incremento della trasparenza per le persone giuridiche;
6) Il miglioramento del ruolo dei professionisti nella partecipazione alla creazione di società e trust, mediante l’incentivazione delle misure di due diligence;
7) L’applicazione di sanzioni, ex dlgs 231/07, alle società che non rispettino gli obblighi di trasparenza;
8) Il rafforzamento dei controlli delle autorità per assicurare la corretta trasparenza;
9) La promozione della cooperazione internazionale per lo scambio di informazioni sui titolari effettivi.
A cura del Prof. Giuseppe Catapano
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