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Iter semplificato per finanziamenti soci A cura del Prof. Giuseppe Catapano

L’impresa che riceve finanziamenti o capitalizzazioni da parte di soci o familiari di importo inferiore a 3.600 euro non deve comunicarlo all’Agenzia delle entrate. È quanto stabilito dal provvedimento del direttore dell’Agenzia pubblicato oggi, che definisce i termini e le modalità per la comunicazione all'anagrafe tributaria, prevista dal dl n. 138/2011, per i soggetti che svolgono attività di impresa. Questa misura fa parte del pacchetto delle semplificazioni fiscali presentate lo scorso 3 luglio. Il documento dispone che, per i finanziamenti ricevuti nel periodo d'imposta 2012, la comunicazione debba essere effettuata entro il 12 dicembre 2013. A regime, il termine sarà, invece, il 30 aprile dell'anno successivo al periodo d'imposta in cui sono stati ricevuti i finanziamenti o le capitalizzazioni. Nella comunicazione devono essere indicati, oltre al codice fiscale, ai dati anagrafici e, per i non residenti, lo stato estero, l’ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni erogati da soci o familiari dell’imprenditore nel periodo di imposta. Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto di cui l’amministrazione è già in possesso (per esempio il finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata). La trasmissione dei dati può essere effettuata anche dagli intermediari.

Comunicato di Avatar di gente attivagente attiva | Pubblicato Mercoledì, 04-Set-2013 | Categoria: Notizie
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