Scarsa manutenzione stradale? il Comune deve risarcire il pedone che cade
Scarsa manutenzione stradale? il Comune deve risarcire il pedone che cade. Lo ha deciso la Cassazione civile. Lo Sportello dei Diritti: “Buca stradale, tombino e responsabilità del Comune”, ecco quando si ha diritto al risarcimento dei danni per le lesioni
Le amministrazioni sono sempre più in ristrettezze, ma questo non significa che non continuino ad essere responsabili verso i propri cittadini: in caso di scarsa manutenzione stradale il Comune deve risarcire i danni subiti. Il Comune risarcisce il pedone che cade incolpevolmente solo per la scarsa manutenzione. Il cittadino dev'essere infatti libero di percorrere la via più breve anche se danneggiata. È quanto affermato dalla terza sezione civile della Corte di cassazione che, con l'ordinanza 5069 del 6 marzo 2026, ha accolto il ricorso di una signora caduta rovinosamente sulle scale dissestate dietro la sua abitazione. Per gli Ermellini, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “incorre in vizio di motivazione il giudice che afferma la mancanza di adeguata manutenzione del bene da parte del custode ed esclude al contempo la responsabilità del custode a fronte di un comportamento del danneggiato che non verifica essere stato almeno colposo».In questo caso, spiegano i Supremi giudici, la Corte d’appello non specifica alcuna concreta condotta colposa da parte della danneggiata e poggia le sue affermazioni sull’essere la scalinata vicina all’abitazione, cosicché questa sarebbe stata incauta nel percorrerla, pur conoscendone le cattive condizioni, e pur essendo la gradinata la via più celere per recarsi ai cassonetti dell’immondizia senza percorrere, con maggior rischio e lunghezza, la strada carrabile. Per la Cassazione, la Corte territoriale è, dunque, incorsa in erronea applicazione del principio di concretizzazione del rischio, avendo erroneamente qualificato provato un possibile antecedente logico di un fatto in base al riscontro del verificarsi di quest’ultimo: e, in particolare, per aver considerato accaduto l’evento quale conseguenza dell’omissione di una determinata condotta, per il solo fatto che l’evento si è verificato. Il giudice territoriale è incorso, così, nel vizio di motivazione apparente che si ha allorquando la sentenza risulti composta da argomentazioni tra esse incompatibili, in particolare non appare compatibile l’affermazione dell’essere la scalinata peggiorata per la mancanza di accortezza da parte della donna, che viene meramente presunta per abitare la danneggiata nelle vicinanze della scala. Tuttavia, rileva D'Agata, il Comune non risponde se la caduta avviene per un piede messo male, per la spinta di un passante, per un tacco della scarpa che si rompe e per tutte quelle circostanze che non hanno, come causa immediata e diretta, il suolo pubblico. Può sembrare strano, infatti, ma anche un fatto così frequente come la caduta in una buca o in un tombino può generare incertezze di carattere giudiziario. Il diritto al risarcimento non è infatti così scontato come potrebbe apparire. Più volte la Cassazione si è occupata di spiegare quando il Comune deve risarcire il pedone che cade. Le sentenze non sono sempre dello stesso segno e una certa prudenza va osservata in cause di questo tipo, specie perché le circostanze di fatto in cui si verifica il sinistro sono assai diverse tra loro. In altri termini, non è facile vincere una causa contro l’ente locale quando la caduta viene determinata da un difetto di manutenzione del manto stradale, del marciapiede, di una scalinata.
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